BENEFICI AMIANTO E FALCE AMMINISTRATIVA

FIM – FIOM – UILM SCRIVONO AL SOTTOSEGRETARIO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Con la presente si riassume la situazione che si è creata a Taranto relativamente ai periodi di cassa integrazione non riconosciuti dall’INPS come utili per il conseguimento del beneficio contributivo amianto. Fino al 1992 il beneficio amianto è stato riconosciuto in maniera amministrativa, era sufficiente fare la domanda all’INPS, previo riscontro da parte dell’INAIL sulla effettiva presenza di fibre di amianto nell’azienda interessata, ed il requisito minimo che un lavoratore doveva avere era quello di aver lavorato per almeno 10 anni in aziende in cui era stata riscontrata la presenza di fibre di amianto.
Molti lavoratori, nonostante dal 1993 sia stato modificato il quadro normativo estendendo il beneficio amianto fino ad ottobre 2003, per poter aggiungere i 10 anni (requisito minimo), hanno dovuto inoltrare dei ricorsi legali all’INPS, che nell’oltre 90% dei casi hanno avuto esito positivo. Non si chiede attenzione sui periodi di beneficio amianto riconosciuti dalla sentenza del tribunale, infatti in quel caso, nel male e nel bene, l’INPS dovrà attenersi scrupolosamente al pronunciamento del giudice, ma si chiede attenzione per i periodi riconosciuti in maniera amministrativa. Infatti, nonostante l’INPS, negli oltre 25 anni già trascorsi, ha ritenuto sempre i periodi di cassa integrazione utili sia ai fini del conseguimento del requisito dei 10 anni di esposizione, sia ai fini della moltiplicazione per il coefficiente di 1,5, consentendo a migliaia di lavoratori l’accesso alla pensione, oggi la stessa INPS si comporta in maniera differente nonostante il quadro normativo sia rimasto sempre lo stesso, non ritenendo i periodi di cassa integrazione utili ai fini del conseguimento del beneficio amianto e della conseguente rivalutazione contributiva, ovviamente con il risultato di non consentire ai lavoratori di poter accedere alla pensione. Alleghiamo copia di un comunicato sindacale del 2014, dove già allora l’INPS, tendenzialmente, cercava di non riconoscere i periodi di cigs ma dopo una riunione, all’epoca, come si evince dai contenuti del comunicato, il tutto rientrò. Alleghiamo anche copia del messaggio INPS n.303 del 20/11/2001 e n. 11846 del 2007 dove vi è scritto, in maniera chiara ed inequivocabile, che i periodi di cassa integrazione, malattia e maternità sono da ritenersi utili sia ai fini del conseguimento del requisito dei 10 anni, sia ai fini della moltiplicazione per il coefficiente 1,5.
Oggi, come nel 2014, l’INPS mette in discussione una certezza, quindi confidiamo in un suo interessamento affinché si possa affermare un principio sacrosanto: che la legge è uguale per tutti.

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