PRENDIAMO ATTO DEL PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO MA NON E’ QUESTA LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA DELL’EX ILVA
Il Consiglio di Stato con sentenza N. 01482/2021 REG.RIC del 12 marzo 2021, ha stabilito di accogliere la richiesta di sospensiva dell’ordinanza del Tar di Lecce, di cui abbiamo dettagliatamente trattato negli scorsi numeri de “Il Venerdì”. Un provvedimento, quest’ultimo che convalidava la decisione assunta a distanza di un anno dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e che ordinava alla multinazionale e all’Ilva in Amministrazione straordinaria, di determinarsi a ridurre tutte le criticità sollevate in termini di impatto ambientale al di fuori di quanto consentito dalla legge.
L’organo giurisdizionale del Consiglio di Stato, che è anche massimo giudice speciale amministrativo, attraverso i giudici della Quarta sezione, hanno infatti ritenuto prevalente l’esigenza di evitare il grave e irreparabile danno che sarebbe derivato dalla sospensione dell’attività del settore, cui si sarebbe dovuto procedere entro la scadenza dei termini stabiliti nell’ordinanza stessa.
Inoltre, nelle 9 pagine contenenti la determina, si sancisce che non è stato adeguatamente riscontrato che l’eventuale spegnimento degli impianti costituenti l’area a caldo, secondo i termini indicati dall’ordinanza e bollati dal TAR di Lecce, senza seguire le necessarie procedure di fermata in sicurezza, avrebbe determinato la compromissione irreversibile degli impianti e delle aree, tali da determinare, di fatto, la cessazione definitiva dell’attività.