BIBLIOTECA POPULARA

IL DECRETO DI AGOSTO E’ LEGGE

Prolungamento cassa integrazione
Per quanto riguarda i trattamenti ordinari di integrazione salariale, gli assegni ordinari di integrazione salariale e i trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all’emergenza epidemiologica Covid, si prevede 18 settimane di trattamento – fatte salve le disposizioni specifiche per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato – collocabili esclusivamente nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020. Le prime nove settimane saranno tutte a carico della fiscalità generale; le seconde nove resteranno gratuite per i soli datori di lavoro che nel confronto tra il primo semestre 2020 e 2019 hanno avuto almeno il 20% di perdite di fatturato. Se le imprese hanno perso meno del 20% dovranno pagare un contributo addizionale del 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione di attività.
Le imprese pagheranno il 18% se non hanno avuto alcuna perdita.

Esonero contributivo per chi assume e divieto di licenziare
Previsto fino a sei mesi di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le imprese che assumono a tempo indeterminato o stabilizzano contratti a termine. Fino a quattro mesi di decontribuzione totale per i datori di lavoro che non ricorrono alla cassa Covid (avendola già utilizzata), periodo durante il quale non potranno licenziare. Anche i datori di lavoro che dal 13 luglio al 31 dicembre utilizzano la cassa Covid, prorogata complessivamente di 18 settimane, non potranno licenziare mentre usufruiscono del trattamento integrativo.

Contratti di secondo livello, rimodulazione orario di lavoro anche nel 2021
È riconosciuta anche per il 2021 la possibilità, fino a ora prevista solo per quest’anno, per i contratti collettivi di lavoro di secondo livello di stipulare intese ad hoc per la rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene destinato a percorsi di formazione. La rimodulazione dell’orario di lavoro può essere effettuata anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Fondo per la formazione delle casalinghe e dei casalinghi
Il provvedimento istituisce il “Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi”, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, finalizzato alla formazione, tenuta da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività in ambito domestico (in via prioritaria dalle donne), senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, per la cura delle persone e dell’ambiente domestico.

Condividi la pagina