GLI APPROFONDIMENTI DELLA UILM

REDDITO DI EMERGENZA – DAL 1° LUGLIO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’INPS comunica che le domande di Reddito di Emergenza (REM) per le nuove quote di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, riconosciute dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, potranno esse- re presentate all’INPS dal 1° al 31 luglio 2021.

Il Reddito di emergenza (REm) 2021 è una misura di sostegno economico ai nuclei familiari in condizioni di necessità. Viene riconosciuto per un valore da 1.200 a 2.400 euro, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio. Gli importi vengono incrementati se si ha in famiglia un componente in condizioni di grave disabilità. I nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare la domanda tramite il servizio online, autenticandosi con le proprie credenziali, o i patronati ITA UIL. A chi scegliesse questa seconda opzione informiamo che è necessario, per l’emergenza sanitaria ancora in corso, richiedere un appuntamento attraverso mail a: tarantotre@italuil.it indicando l’oggetto della richiesta o della prestazione. Per ottenere il nuovo REm, Reddito di Emergenza, devono esserci tutti i seguenti requisiti:

=> Valore del reddito familiare riferito alla mensilità di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio REm. Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia reddituale di accesso al beneficio aumenta di un dodicesimo del valore annuo di locazione, come da dichiarazione ISEE.

=> Residenza in Italia, con riferimento al solo componente che richiede il beneficio.
• Patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno 2020. La soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo di 20.000 euro. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

=> ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 15.000 euro.
• Nel nucleo familiare non devono essere presenti componenti che percepiscono, o hanno percepito, una delle indennità Covid per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

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