GLI APPROFONDIMENTI DELLA UILM

COMPORTAMENTO ANTISINDACALE DEL DATORE DI LAVORO

Il Tribunale di Milano, con decreto dell’11 agosto 2021, ha dichiarato antisindacale e, quindi, in contrasto con l’art. 28 della legge n. 300/1970, la condotta di una società che:

a fronte di un atteggiamento posto in essere da un amministratore che, sui social, esprimeva frasi dispregiative ed ostili nei confronti delle organizzazioni sindacali e dei loro rappresentanti aziendali, aveva tenuto un atteggiamento tollerante, senza prendere le distanze dallo stesso. Il giudice ha ritenuto che la pubblicazione su Twitter di messaggi dispregiativi e molto critici contro le organizzazioni sindacali, non possa essere ritenuta una mera forma di manifestazione del pensiero;

ha promosso e sostenuto l’adesione dei propri dipendenti ad altra associazione sinda- cale concedendo a quest’ultima un trattamento di miglior favore rispetto alle altre, in ciò violando sia i principi di buona fede e di correttezza, che gli articoli 15 e 17 della legge n. 300/1970. Il comportamento “di favore” nei confronti di tale sigla sindacale è consistito nell’inserimento di un link nell’intranet aziendale finalizzato al collegamento a tale sindacato con promozione indiretta all’adesione (sarebbe stato affermato espressamente che i rappresentanti di tale associazione avrebbero avuto più possibilità di partecipare alla vita dell’impresa).

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