DECRETO DI AGOSTO – ART. 14

BLOCCO LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

A fronte di alcune richieste di chiarimento dalle nostre strutture in merito alle recenti novità introdotte dall’art. 14 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020) sul blocco dei licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo, abbiamo deciso di fornirvi questa breve nota di supporto dal contenuto tecnico. A differenza delle due precedenti normative Covid-19 (il “Cura Italia e Rilancio) che avevano stabilito un blocco totale e generalizzato per tali licenziamenti fino alla data del 17 agosto scorso (non contemplando la possibilità di deroghe alla misura), l’art 14 del Decreto Agosto non solo restringe il campo di applicazione del divieto stesso, ma ne proroga la vigenza temporale in maniera “mobile” poiché non introduce una data certa di scadenza ma implicitamente la norma lega la deadline del divieto al termine, azienda per azienda, di fruizione degli ammortizzatori sociali o dell’esonero contributivo.
In maniera sintetica, le novità dell’art. 14 possono così schematizzarsi:

=> proroga del “divieto” di licenziare per ragioni oggettive valido per:
– le aziende che non abbiano integralmente fruito della cassa integrazione Covid-19 prevista dall’art. 1 del Decreto Agosto;
– le aziende che non abbiano fatto richiesta dell’esonero contributivo di massimo 4 mesi, introdotto ex novo dall’art. 3 del Decreto Agosto.

=> fattispecie in cui le aziende saranno “libere” di licenziare per motivi oggettivi:
– cessazione definitiva dell’attività d’impresa, con messa in liquidazione senza continuazione del- la stessa anche parziale;
– fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa;
– accordo collettivo aziendale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, in presenza di volontarietà da parte del lavoratore di aderire all’accordo.

Siamo in presenza, in questo caso, non di un licenziamento bensì di una risoluzione consensuale che, per espressa previsione normativa, dà diritto alla richiesta della Naspi da parte del lavora- tore. La disposizione introduce, quindi, ed ex novo, una ulteriore ipotesi di erogazione della Naspi in caso di risoluzione consensuale, che si aggiunge all’unica esistente fino ad oggi vale a dire quella prevista a valle dell’iter della conciliazione obbligatoria introdotta con la Riforma del Mercato del Lavoro del 2012.

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