CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

TUTTE LE NOVITA’ DEL DECRETO RILANCIO: INPS ANTICIPERA’ IL 40 %

In merito all’accordo raggiunto fra Governo e Regioni sulla cassa integrazione in deroga, l’Inps anticiperà “subito” il 40% su tutti gli assegni.

L’accordo Stato-Regioni sulla Cig
L’obiettivo che ha accomunato Stato e Regioni, è stato individuare procedure e strumenti che potessero far arrivare nel più breve tempo possibile i soldi della cassa integrazione in deroga nelle tasche di chi ne ha diritto, vista l’urgenza di garantire ai lavoratori che si trovano difficoltà misure e risposte in tempi rapidi.

Chi paga e quando
La Cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dall’Inps e non più dalle Regioni, soprattutto, l’Inps anticiperà subito il 40% e lo farà entro 15 giorni dalla domanda. Il resto a saldo dopo aver ricevuto i dati completi dalle aziende. Questo però, attenzione, per quanto riguarda le nuove domande. Le nuove regole si applicano solo di qui in avanti: dall’entrata in vigore del decreto per la Cig in deroga e dal trentesimo giorno dell’entrata in vigore del decreto, e cioè da metà giugno, per le altre Cig.
Le aziende che devono ricorrere alla Cig in deroga dovranno fare domanda direttamente all’Istituto di previdenza entro 15 giorni dalla sospensione o riduzione dell’attività, con l’elenco dei beneficiari e le ore di sospensione per ciascun lavoratore.
L’Inps ha 15 giorni di tempo per autorizzare le domande e anticipare subito il 40% delle ore autorizzate. Il restante 60%, o il recupero di somme eventualmente non dovute, lo erogherà quando riceverà tutta la documentazione con le ore di Cassa effettivamente usufruite.

Come funziona
Misura destinata, tuttavia, a generare non poca confusione, visto che le prime 9 settimane di Cig previste dal decreto Cura Italia seguiranno la precedente regola delle domande inviate alle Regioni, mentre le altre 9 settimane, quelle nuove prorogate dal nuovo dl Rilancio, entreranno nel nuo- vo schema di inoltro domanda direttamente all’Inps.
Non solo, le 9 nuove settimane sono divisibili: le prime 5 settimane sono utilizzabili solo da quei datori di lavoro ai quali sono state già riconosciute le prime 9, e che non dovranno rifare la domanda. Le restanti 4 settimane andranno invece attivate tra l’1settembre e il 31 ottobre 2020.

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